Il rinvio a giudizio di Lara Comi disposto dal giudice dell’udienza e ‘la logica conseguenza della limitazione dei poteri di valutazione delle prove a carico e a discarico dell’imputato, frutto dell’elaborazione della giurisprudenza della suprema corte della norma scritta dal legislatore. L’udienza preliminare non può quindi essere considerata un primo grado di giudizio.
Sussistono validissimi elementi in fatto e documentali che comprovano l’insussistenza delle accuse contestate alla dottoressa Comi, ma tali elementi devono poter essere presi in considerazione da un giudicante nel pieno possesso di dette funzioni che il giudice dell’ udienza preliminare non può svolgere.
La difesa della dottoressa Comi e la stessa Lara Comi confidano che le profferte di innocenza sempre ribadite con forza ed a gran voce troveranno accoglimento nella sentenza che emetterà il tribunale di Milano così come è già stata riconosciuta infondata l’accusa originariamente mossa di aver percepito illeciti finanziamenti allorquando era candidata alle elezioni europee”